![]() |
||
![]() |
20 dicembre 2016
L’automobilista che voleva pagare il bollo auto presso una delegazione ACI aveva due possibilità:
L’art. 62 del Codice del Consumo sancisce il divieto assoluto di imporre spese aggiuntive ai consumatori per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento, come carte di credito o bancomat. In virtù della violazione di tale articolo, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha sanzionato l’Automobile Club d’Italia e la sua controllata Aci Informatica S.p.A al pagamento della sanzione amministrativa di 3 milioni di euro. L’articolo 62 è una delle vittorie ottenute in questi anni dai consumatori, ma purtroppo la pratica dell’applicazione di commissioni aggiuntive quando si paga con carta di credito è dura da estirpare. Recentemente l’Autorità ha sanzionato di nuovo due compagnie aeree che applicavano commissioni ai consumatori che prenotavano il volo con carta di credito e in precedenza anche alcune agenzie di viaggio online. La pratica delle commissioni aggiuntive in caso di pagamento con carta di credito è anche sotto la lente del Centro Europeo Consumatori Italia, insieme alla rete ECC-Net di informazione e assistenza nel consumo transfrontaliero istituita dalla Commissione europea in tutti gli Stati membri, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute dai consumatori per prenotazioni online (volo, albergo, noleggio auto, ecc.). IMPORTANTE: In caso di addebito di commissioni aggiuntive, non esitare a segnalare l’accaduto alle sedi Adiconsum (se sei un iscritto ad Adiconsum puoi chiamare il Numero Verde 800 89 41 91).
|
|
![]() |
||