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15 dicembre 2014
Dichiarazione sostitutiva unica: dal 1 gennaio le nuove modalità di calcolo
Dal 1 gennaio 2015 entra in vigore la nuova DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di rendere piu' corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie e quindi di migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni e porre fine ai numerosi abusi che hanno penalizzato enormemente le famiglie aventi diritto.
Nella sua nuova veste, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, prevede una versione definita MINI, applicabile alla maggior parte dei casi e una versione a MODULI, ciascuno dei quali è specifico per tipologia di prestazione o condizione del beneficiario, attraverso la quale si applicano parametri diversi di valutazione del nucleo familiare e dei redditi.
A cosa serve l'ISEE?
L’ISEE è utilizzato, per determinare tariffe differenziate per le mense scolastiche, gli asili nido, le case di riposo, il trasporto pubblico e scolastico, le rette universitarie, nonché per stabilire la soglia di accesso ad alcune prestazioni come l’edilizia popolare, i servizi socio-sanitari, ecc.
Quali sono le novità?
In primis le nuove modalità di calcolo che porteranno a una maggiore incidenza del patrimonio rispetto al reddito: il possesso di immobili infatti peserà di più e anche la prima casa avrà riflessi importanti sull’ISEE.
Tuttavia, si prenderà in considerazione solo il valore eccedente il mutuo residuo, al netto di una franchigia di 52.500 euro, incrementabili di 2.500 per ogni figlio successivo al secondo.
Il valore residuo verrà poi ulteriormente abbattuto a due terzi.
Al reddito considerato ai fini ISEE concorreranno anche la pensione di invalidità, l’assegno sociale e il reddito dei figli conviventi e altre somme fiscalmente esenti.
Saranno presi in considerazione anche i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta, come i contribuenti minimi, gli immobili affittati in regime di cedolare secca, i premi di produttività, i redditi figurativi degli immobili non locati.
Alle situazioni di disabilità media, grave e di non autosufficienza, si applicheranno deduzioni specifiche del reddito, più che raddoppiate per i minori.
Saranno inoltre deducibili le spese certificate per assistenza e cura del disabile.
Per i redditi da lavoro dipendente è stabilita la sottrazione del 20%, con tetto massimo a 3.000 euro, riconducibile ai costi di produzione del reddito stesso, mentre per i trattamenti assistenziali e le pensioni la sottrazione del 20% ha tetto massimo a 1.000 euro.
Il canone di affitto è deducibile nella misura massima di 7.000 euro (erano 5.165 in precedenza), aumentati di 500 euro per ciascun figlio convivente successivo al secondo.
Per quanto riguarda le prestazioni socio-sanitarie erogate agli adulti, le nuove norme prevedono possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.
Con il nuovo sistema, solo parte dei dati necessari alla determinazione dell’indicatore
saranno autodichiarati dal cittadino, mentre gli altri saranno compilati dall’amministrazione (l’INPS), tramite interrogazione degli archivi informatizzati propri e dell’Agenzia delle Entrate. Anche il sistema dei controlli, la cui titolarità è in capo a diverse istituzioni, è stato rafforzato e riorganizzato.
Importantissima l’introduzione della possibilità di ricalcolare l’ISEE “corrente” al
verificarsi di variazioni superiori al 25% del reddito, ad esempio per sopravvenuta disoccupazione, cassa integrazione, morte di un percettore di reddito del nucleo familiare. Questa novità viene provvidenzialmente a sanare le difficoltà ingiustamente incontrate da chi si trova a non percepire più reddito ma continua a pagare tariffe commisurate alla situazione reddituale precedente.
Infine, nel determinare l’ISEE ai fini delle prestazioni per i minori, è sempre presa in considerazione la situazione economica di entrambi i genitori, a meno di casi particolari, a contrasto dei fenomeni di opportunistica separazione della residenza.
A chi rivolgersi per la compilazione?
Oltre alla versione online presente sul portale INPS, sono previste convenzioni con i CAF. |