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15 maggio 2020
PRONTUARIO PER LA GESTIONE DEI RECLAMI
IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA IN ABBONAMENTO NON USUFRUITI A CAUSA DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS.
Come è noto, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso necessaria l’adozione di provvedimenti
governativi che hanno disposto la chiusura delle attività produttive ed anche degli esercizi
commerciali e dei servizi offerti in locali aperti al pubblico.
Pertanto, numerosi Consumatori che hanno acquistato servizi alla persona in abbonamento, quali,
ad esempio, accessi in piscine o palestre, o trattamenti benessere, o, ancora, hanno versato le rette
per gli asili nido privati, non hanno potuto usufruire di tali prestazioni proprio a causa delle chiusure
disposte dalle Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica.
Ne deriva la necessità di prestare assistenza a quei Consumatori che intendano ottenere il rimborso
delle somme versate senza poter accedere a tali servizi, per cause di forza maggiore, imprevedibili e
agli stessi non imputabili.
In primo luogo, i richiamati abbonamenti devono essere inquadrati nella categoria dei contratti a
prestazioni corrispettive, con efficacia obbligatoria, in quanto fanno sorgere in capo a ciascuna delle
parti delle reciproche obbligazioni (quella di pagare il prezzo e quella di rendere fruibile il servizio
per un certo periodo di tempo), ma non comportano il trasferimento di alcun diritto reale (ad es.,
proprietà, usufrutto ecc.).
La regola generale, dettata dall’art. 1256 c. c., è che, se la prestazione diviene impossibile per una
causa non imputabile ad una delle parti, l’obbligazione si estingue e il debitore è liberato.
Di conseguenza, la controprestazione resta priva di giustificazione causale e perciò dà luogo alla
risoluzione del contratto, che opera di diritto.
A tal proposito, l’art. 1463 c. c. stabilisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la
controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta […]”.
Dunque, la norma si riferisce ai casi in cui l’impossibilità della prestazione è assoluta. In tali casi, la
parte che abbia già eseguito la prestazione ha diritto ad ottenerne la restituzione, ovvero è liberata
dall’obbligo di eseguirla, se non lo abbia ancora fatto.
Nella pratica, il Consumatore che abbia acquistato l’abbonamento in palestra o in piscina per i mesi
di marzo e/o aprile, senza poter usufruire dei relativi servizi, stante la chiusura di tali attività
disposta dall’Autorità governativa per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso e arginare il
diffondersi dell’epidemia da Covid-19, ha diritto:
1) a chiedere la risoluzione dell’abbonamento e la restituzione del prezzo già corrisposto, in
quanto l’abbonamento, avente una validità limitata e circoscritta a quelle mensilità, non sarà
più usufruibile. Inoltre, poiché la risoluzione opera di diritto, il rapporto contrattuale dovrà
intendersi automaticamente sciolto e l’esercente dovrà obbligatoriamente rimborsare il
prezzo dell’abbonamento, anche nel caso in cui lo stesso proponga una proroga della validità
del titolo ed il consumatore non accetti;
2) a chiedere, comunque, la risoluzione dell’abbonamento, qualora lo abbia sottoscritto, ma
non abbia ancora versato il prezzo, in quanto, stante l’impossibilità sopravvenuta della
controprestazione, il primo diviene inesigibile da parte dell’esercente.
L’esercizio di tali diritti, dovrà essere effettuato inviando alla sede legale dell’esercente un reclamo
a mezzo raccomandata a/r o PEC, atti aventi, entrambi, data certa.
Il reclamo dovrà contenere:
1) le generalità del Consumatore;
2) la descrizione del servizio acquistato;
3) la domanda di risoluzione dell’abbonamento e di restituzione del prezzo versato, con
indicazione di un termine e delle modalità per ricevere il rimborso, o la dichiarazione di non
doverlo corrispondere, facendo specifico riferimento alle norme sopra richiamate;
4) l’avvertimento che, in caso di negazione dei suddetti diritti, il Consumatore provvederà a
tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.
Diverso, invece, è il caso dei contratti di durata, che comportano un’esecuzione differita o protratta
nel tempo, quali, ad esempio, gli abbonamenti trimestrali, semestrali od anche annuali per palestre
e/o piscine, ovvero le rette per asili nido privati, quando le stesse siano calcolate su base annuale,
seppure con previsione di un pagamento dilazionato (rate mensili, bimestrali, ecc.).
In queste ipotesi, il Consumatore può domandare la risoluzione del contratto la cui prestazione sia
divenuta eccessivamente onerosa a causa di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, quale è
l’emergenza sanitaria in corso.
La norma di riferimento è l’art. 1467 c. c., che, al primo comma, così dispone: “nei contratti a
esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione delle parti è
divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la
parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”.
Il secondo comma, però, precisa che “la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta
onerosità rientra nell’alea normale del contratto” (per tale dovendosi intendere la preventiva
accettazione di un rischio particolare che entra a far parte del contenuto del contratto) e il terzo
comma riconosce, in capo “alla parte contro la quale è domandata la risoluzione” la facoltà di
“evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
La ratio della disposizione codicistica è quella di rimediare allo squilibrio economico venutosi a
creare nel rapporto contrattuale, laddove, a fronte di una prestazione correttamente eseguita (il
pagamento del prezzo), la controprestazione è divenuta sì impossibile, ma tale impossibilità non è,
tuttavia, assoluta, perché il contratto ha, ad esempio, una durata superiore all’evento straordinario
ed imprevedibile e dunque, la stessa, seppure “ridimensionata”, potrà comunque essere eseguita.
Nella pratica, il Consumatore che abbia acquistato l’abbonamento, ad esempio, trimestrale,
semestrale, o annuale in palestra o in piscina, o che abbia corrisposto la retta dell’asilo nido privato
per l’intero anno o, comunque, per i mesi ricompresi nel periodo di emergenza, senza poter
usufruire dei relativi servizi, stante la chiusura di tali attività disposta dall’Autorità governativa, ha
diritto:
1) a chiedere la risoluzione dell’abbonamento e/o del contratto e la restituzione del prezzo già
corrisposto, purché il contratto non abbia già avuto esecuzione e purché il debitore non sia in
mora per eventuali pagamenti rateali, e fatto salvo il diritto dell’esercente di offrire una
modifica delle condizioni contrattuali proporzionata alla perdita subita dal Consumatore;
2) a chiedere la riduzione del prezzo, nel caso in cui la controprestazione sia divenuta solo
parzialmente impossibile, ai sensi dell’art. 1464 c. c. (ad esempio, è l’ipotesi della regolare
riapertura della palestra e/o piscina e/o dell’asilo nido, disposta dall’Autorità governativa per
il periodo successivo allo stato di emergenza ed entro la scadenza dell’abbonamento
sottoscritto), o a recedere dal contratto, qualora non abbia un interesse apprezzabile a
ricevere una controprestazione parziale, nel qual caso subirà comunque una perdita
economica, in caso di esecuzione del contratto già iniziata (si pensi, ad esempio, ad un
abbonamento annuale in palestra, usufruito sino a fine febbraio, ma pagato anticipatamente
o a rate. Nel primo caso, la riduzione di prezzo ed il relativo rimborso potranno riguardare
solo il periodo successivo a quello di parziale esecuzione del contratto, mentre, nel secondo,
non vi è alcun diritto alla restituzione delle rate già versate, ma non dovranno essere
corrisposte quelle future). v
L’esercizio di tali diritti, dovrà essere effettuato inviando alla sede legale dell’esercente un reclamo
a mezzo raccomandata a/r o PEC, atti aventi, entrambi, data certa.
Il reclamo dovrà contenere:
5) le generalità del Consumatore;
6) la descrizione del servizio acquistato;
7) la domanda di risoluzione dell’abbonamento e di restituzione del prezzo versato, nel caso in
cui il contratto non abbia ancora avuto esecuzione, con indicazione, di un termine e delle
modalità per ricevere il rimborso, ovvero, nell’ipotesi di una impossibilità solo parziale della
controprestazione, quella di riduzione del prezzo e/o di recesso dal contratto, facendo
sempre riferimento alle norme applicabili, sopra richiamate;
8) l’avvertimento che, in caso di negazione dei suddetti diritti, il Consumatore provvederà a
tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.
Ad ogni modo, è buona regola che il Consumatore faccia sempre riferimento alle condizioni
generali di contratto sottoscritte ed accettate per la disciplina dello specifico rapporto negoziale.
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