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22 aprile 2020
MORATORIA COVID-19 PER IL CREDITO AI CONSUMATORI
In questo periodo di emergenza sanitaria molte famiglie vivono una precaria situazione economica dovendo ricorrere al credito al consumo ed ai prestiti.
Adiconsum, sempre vicina alle esigenze dei consumatori, ha aperto un dialogo costruttivo con ASSOFIN (Associazione delle banche e finanziarie del credito al consumo, prestiti e cessione del quinto), Banca d'Italia ed Abi, con l'intento di donare ai cittadini un respiro di sollievo grazie alla sospensione di prestiti e finanziamenti. Dopo ampie discussioni si è giunti ad un importante traguardo che permetterà a molte famiglie di ottenere la sospensione di prestiti e finanziamenti superiori ad € 1.000 fino ad un massimo di 6 mesi.
A beneficiare della moratoria potranno essere coloro che dal 21 febbraio al 30 giugno, a seguito dell'emergenza sanitaria, avranno cessato il rapporto di lavoro subordinato compreso quello “atipico” di cui all'art. 409 numero 3 del codice di procedura civile, coloro che avranno subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 abbiano registrato una riduzione del fatturato superiore al 33 % rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre del 2019 (attestazione della riduzione tramite autocertificazione), ed infine, gli eredi (che rientrino nelle caratteristiche sopra elencate) di soggetti deceduti che abbiano stipulato contratti senza alcuna polizza di protezione del credito ,che presuma il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.
Gli intermediari potranno concedere la sospensione fino a 6 mesi (la durata potrà essere inferiore se richiesta) dopo aver verificato la presenza delle condizioni previste.
L'interruzione del finanziamento potrà essere richiesto per le rate di importo superiore ad € 1.000 e di durata originaria superiore a 6 mesi. Inoltre, al 21 febbraio 2020 non dovrebbe essere constatato alcun ritardo nei pagamenti, tale da aver creato situazioni di default o forborne.
Le rate della Cessione del quinto potranno essere sospese soltanto se le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito, abbiano validità oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese e qualora l'ATC, risulti giuridicamente obbligata a recuperare (finanche l'intera somma) le rate sospese compresi gli interessi maturati nel periodo della moratoria.
La sospensione potrà riguardare il pagamento della rata mensile del finanziamento fino a 6 mesi e la sola quota capitale fino a 6 mesi (anche in caso di rate non mensili).
Per ottenere l'interruzione delle rate bisognerà inviare una richiesta scritta alla finanziaria che avrà erogato il prestito.
Ad oggi non esiste alcun decreto legislativo che preveda tali misure, tuttavia potrebbero essere applicate dai vari intermediari in totale autonomia.
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