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03 aprile 2020
SOSPENSIONE RATE MUTUI CAUSA COVID-19: TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE
L'Chi è in difficoltà per il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa, può usufruire della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Quali sono i requisiti per poter ottenere la sospensione?
A poter accedere al Fondo Gasparrini sono:
lavoratori dipendenti in cassa integrazione per minimo 30 giorni consecutivi;
lavoratori che hanno subìto una riduzione dell'orario di lavoro per un minimo di 30 giorni consecutivi, per una riduzione pari al 20% dell'orario complessivo;
lavoratori autonomi che hanno subìto un calo del fatturato al di sopra del 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre del 2019.
Chi aveva già avuto la sospensione, può usufruirne per 18 mesi?
Sì, unica prerogativa è che il pagamento delle rate sia stato riattivato per almeno 3 mesi.
Quanto può durare la sospensione del pagamento delle rate?
Si parla di:
6 mesi: qualora la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi senza interruzioni;
12 mesi: qualora la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi senza interruzioni;
18 mesi: qualora la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro è superiore a 303 giorni lavorativi senza interruzioni.
In che modo è possibile usufruire della sospensione delle rate?
Presentando la domanda alla Banca concessionaria del mutuo e presentando l'apposita documentazione.
A partire da quando è possibile fare la richiesta?
Dal 30 marzo, visitando il sito del Ministero dell'Economia che ha messo a disposizione la modulistica in base al decreto del Governo “Cura Italia”.
Quando scade la possibilità di richiedere la sospensione?
E' possibile richiedere la sospensione per 9 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020.
Qual è la modulistica da presentare?
Oltre alla domanda presente sul sito del Ministero dell'Economia, è necessario presentare la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito oppure il documento del datore di lavoro che conferma la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non causati dal lavoratore, evidenziando sia il periodo di sospensione che la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.
Il Fondo Gasparrini si occuperà di effettuare il versamento alle Banche degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo. Il calcolo verrà applicato sia alle domande presentate a decorrere della data di entrata in vigore del decreto del 17 marzo, sia alle istanze già richieste e concesse, anche se non ancora liquidate.
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