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10 maggio 2019
ADICONSUM TOSCANA ANNUNCIA LA DISCIPLINA DEL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI ALL'INTERNO DEL "DECRETO CRESCITA"
Il Decreto Legge c. d. "Crescita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019 ed entrato in vigore lo scorso 1 maggio.
Il Decreto Legge c. d. "Crescita", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019 ed entrato in vigore lo scorso 1 maggio, all’art. 36, introduce la disciplina del FIR – Fondo Indennizzo Risparmiatori, già istituito con la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018).
La norma, che, tuttavia, si limita ad integrare e modificare le disposizioni già contenute nella legge di bilancio, rinvia ad un Decreto del MEF, di prossima emanazione, il quale indicherà le modalità operative ed i termini per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, al momento fissati in 180 giorni dall’adozione del medesimo Decreto ministeriale, che dovrà, altresì, istituire e disciplinare la Commissione tecnica che valuterà le richieste.
Chi sono i risparmiatori interessati e le condizioni previste per l'accesso al Fondo?
Il Fondo eroga un indennizzo a tutti i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di Banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo del 24 febbraio 2018, n. 58.
Ad essere coinvolti dal provvedimento sono, in particolare, gli investitori in strumenti finanziari emessi dai seguenti istituti di credito, oltre ad altri minori:
- Veneto Banca;
- Popolare di Vicenza (e le controllate Banca Apulia e Banca Nuova);
- Banca Etruria;
- Banca Marche;
- CariChieti;
- CariFerrara.
Avranno diritto all’indennizzo forfettario erogato dal FIR tutti i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso , alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle Banche sopra elencate, – ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi – che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro;
b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a 35.000 euro nell’anno 2018.
Dal calcolo dell’ammontare del suddetto patrimonio mobiliare sono esclusi gli strumenti finanziari per i quali il risparmiatore richiede l’indennizzo.
Il suddetto limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore potrà essere elevato fino a 200.000 euro, con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo assenso della Commissione europea.
Per quanto riguarda il requisito reddituale, lo stesso ha sostituito quello originariamente previsto dalla legge di bilancio, che prevedeva l’accessibilità al Fondo per coloro che avevano nel 2018 un ISEE inferiore a 35.000 euro.
L’indennizzo, per gli azionisti, è pari al 30% del costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Tale percentuale, sempre entro il limite di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, potrà essere incrementata qualora le somme complessivamente erogate nel triennio 2019-2021 risultino inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, fissata in 525 milioni di euro per ciascuna annualità.
Per gli obbligazionisti subordinati, invece, la misura dell’indennizzo è commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Anche per gli obbligazionisti subordinati vi è la possibilità di un incremento di tale percentuale, sempre però, entro il limite massimo indicato, al verificarsi delle condizioni sopra descritte per gli azionisti.
E’ importante evidenziare che, sia per gli azionisti, che per gli obbligazionisti subordinati, l’ammontare dell’indennizzo è determinato al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le Banche, nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, documentati dal fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).
Per gli obbligazionisti subordinati, l’indennizzo viene determinato tenendo, altresì, conto del differenziale delle cedole incassate per i titoli emessi dalle banche liquidate, rispetto alle cedole pagate per i Titoli di Stato di pari durata.
Chi sono, invece, i risparmiatori che non potranno accedere al Fondo?
Non essendo state investite da provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, saranno esclusi dall’accesso al Fondo i risparmiatori di Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Carige.
Adiconsum Toscana sostiene i risparmiatori danneggiati dai crack bancari attraverso l’assistenza quotidiana offerta dai propri legali, esperti in materia, attuando un’efficace campagna di comunicazione e sollecita una tempestiva emanazione del Decreto ministeriale che darà il via definitivo alla procedura di indennizzo.
Tutti i risparmiatori interessati possono rivolgersi alle sedi Adiconsum presenti su tutto il territorio toscano..
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