01 marzo 2019
CHIARITI I DUBBI SULL’ECOTASSA 2019 PER I MODELLI DI AUTO INQUINANTI
L’ecobonus può attendere, l’ecotassa no.

L’Agenzia delle Entrate giunge ad una conclusione dando le prime indicazioni ufficiali: l’ecotassa non può aspettare e va pagata subito mentre il bonus non è ancora prenotabile. Il bonus, non essendo stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale attuativo che istituisce la piattaforma telematica che gestisce l’erogazione dei fondi, non si può prenotare. Chi ha acquistato veicoli leggeri elettrici ed ibridi plug-in ne potrà usufruire ma non nell’immediato. L’ecotassa, che va pagata per tutti i veicoli leggeri che emettono più di 160g/km di CO2, coinvolge i veicoli che sono stati sia acquistati che immatricolati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Coloro che hanno già firmato il contratto e che sono in attesa dell’auto targata e della consegna, sono esenti dal pagamento.
A dover pagare, invece, sono anche i proprietari di mezzi targati all’estero che chiedono l’immatricolazione in Italia ed a sottolinearlo è proprio la legge.
La risoluzione E/32 obbliga a pagare l’ecotassa il giorno stesso dell’immatricolazione poiché è necessario avere la carta di circolazione con le emissioni di CO2 del veicolo. Da tener presente che le emissioni dipendono anche dagli optional scelti.

Se il giorno dell’immatricolazione è precedente al giorno di consegna, l’ecotassa andrebbe comunque pagata anche senza aver ritirato il veicolo e ad avvisare il cliente dovrebbe essere proprio il venditore una volta che ha la carta di circolazione dell’auto. In caso di ritardo con il pagamento si incorre in sanzioni pari allo 0,1% giornaliero se il ritardo è fino a 15 giorni, 1,5% dal 16° giorno e fino ai 30 giorni successivi alla scadenza, 1,67% al 31° giorno e fino

ai 90 giorni dalla scadenza, 3,75% dal 91° giorno e fino ad un anno dalla scadenza. Dal 12° mese successivo alla scadenza è applicabile una sanzione completa, pari al 30% (salvo casi eccezionali).

Esiste la possibilità di delegare il pagamento al venditore (inizialmente vietata): la risoluzione E/32 consente il pagamento all’agenzia di pratiche che si occupa dell’immatricolazione ma dipende dalla volontà delle agenzie poiché spesso, dovendo anticipare grandi somme, non vogliono sobbarcarsi questo ulteriore onere. Nonostante il contributo non sia prenotabile, il cliente che ha diritto all’ecobonus lo vedrà inserito all’interno del contratto ed essendo la prenotazione un compito a carico del venditore, quest’ultimo potrà sottrarne l’importo al prezzo di listino.

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