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04 dicembre 2018
Internet - Libertà di scelta del modem/router dal 1 dicembre 2018
In ottemperanza alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 348/18/CONS, a partire dal 1 dicembre 2018 tutti i gestori di telefonia devono garantire alla clientela il diritto di utilizzare terminali di loro scelta per l’accesso ad Internet
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non possono pertanto rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete se l'apparecchiatura terminale scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero inibire l’utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta.
Restano salvi in capo all’operatore che fornisce l’accesso alla rete di comunicazione elettronica le responsabilità di costituzione e gestione delle interfacce di rete e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche tecniche e materiali delle medesime.
Naturalmente gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori del servizio di accesso alla rete non rispondono per servizi di manutenzione e disservizi che riguardino esclusivamente il funzionamento dell’apparecchiatura terminale scelta autonomamente dall’utente finale.
Di contro, i fornitori di servizi di accesso ad Internet consentono agli utenti finali la corretta configurazione dei parametri del terminale che siano necessari per la fruizione di servizi di connettività attraverso protocolli standard scaricabili sui propri siti web o disponibili attraverso call center.
Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori del servizio di accesso alla rete, qualora forniscano l’apparecchiatura terminale in modalità integrata rispetto al collegamento di rete, sono tenuti a indicare nel contratto di abbonamento, in modo chiaro e facilmente comprensibile eventuali restrizioni e soprattutto, i servizi accessori di installazione, collaudo e manutenzione dell’apparecchiatura terminale, in maniera separata rispetto al servizio di attivazione e fornitura del collegamento.
In ogni caso gli operatori sono tenuti a evidenziare separatamente modalità e condizioni di offerta.
In particolare:
a. il contratto di fornitura indica i costi di installazione e le modalità di fatturazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e l’eventuale opzione di riscatto del terminale alla scadenza o il prezzo di acquisto della proprietà del terminale in unica soluzione, dando evidenza separata, anche nei documenti di fatturazione, dei costi sottostanti al valore del bene rispetto a quelli dei servizi di installazione, assicurazione, manutenzione, assistenza.
b. esplicitare un’offerta corrispondente che non includa il modem/router ed i relativi costi. In alternativa, rendono opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale.
c. nelle offerte abbinate a terminale, laddove l’utente finale acquisti la proprietà del terminale fornito, ove tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di accesso ad Internet, alla cessazione dell’abbonamento, consentono mediante aggiornamento software, l’uso del terminale privo di blocchi operatore o di altri vincoli di natura tecnica che ne limitino l’uso su servizi di accesso ad Internet offerti da altri operatori.
d. Le condizioni di offerta del servizio di accesso in modalità abbinata con l’apparecchiatura terminale non possono in ogni caso condizionare o limitare la decisione dell’utente finale di non rinnovare il contratto o esercitare il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione nei casi previsti dalla normativa.
In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad Internet:
1. Specificano eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura come, ad esempio, le condizioni di assistenza e manutenzione e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori.
2. Specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad Internet rispetto all’uso del terminale e i servizi correlati, e non impongono oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell’apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell’utente finale.
Cosa cambia per i vecchi contratti.
Dal 1 gennaio 2019 l'operatore dovrà togliere ogni eventuale blocco a usare modem alternativi. Agli utenti che stanno pagando per il modem, dovranno essere date due possibilità.
a. passare ad un'offerta in cui il modem diventa gratis (“una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l'utilizzo attraverso l'imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione”).
b. consentire la disdetta gratuita (salvo l'obbligo per l'utente di restituire il modem). Non è previsto alcun rimborso per le rate già pagate.
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