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16 febbraio 2024 Da tale principio deriva la possibilità per i debitori che hanno contratto mutui o finanziamenti a tasso variabile indicizzati all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 di ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole relative al tasso medesimo e, di conseguenza, il rimborso di quanto corrisposto indebitamente a titolo di interessi. Tale opportunità non si riferisce soltanto ai clienti delle banche che hanno partecipato attivamente alla manipolazione dell’Euribor, ma si estende a tutti i mutui, da qualunque istituto di credito siano stati erogati, purché abbiano utilizzato questo indice come riferimento per il calcolo degli interessi. Il rimborso riguarda ovviamente le rate pagate nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 e, probabilmente, ma ancora è da verificare, anche i mutui e finanziamenti accesi prima del 29 settembre 2005 (per le rate pagate sempre nel suddetto periodo). Il diritto dei risparmiatori interessati consiste nella restituzione della differenza tra il tasso di interesse effettivamente applicato al mutuo e un tasso sostitutivo, calcolato in base all’articolo 117 del Testo unico bancario e il tasso dei bot del periodo. Ovviamente, si deve tener conto della prescrizione, che è di durata decennale, a decorrere dal pagamento dell'ultima rata di mutuo per estinzione o surroga. Ciò significa che, se il mutuo è ancora in corso, non sussiste la prescrizione; se, invece, è stato estinto o surrogato da più di dieci anni, il diritto è prescritto, salvo che non vi sia stata interruzione tramite lettera raccomandata a.r. o pec.Gli sportelli di Adiconsum Toscana APS sono a disposizione dei risparmiatori per eventuali informazioni e per l'invio della comunicazione alla propria banca al fine di interrompere il termine di prescrizione. Cerca lo sportello più vicino a te
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