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08 gennaio 2025 La delibera ARERA 395/2024/R/comL’ARERA ha presentato alle Associazioni Consumatori riconosciute dalla legge, nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo, la delibera 395/2024/R/com, con nuove regole per i contratti di luce e gas. L’obiettivo della delibera è quello di offrire maggiori garanzie e trasparenza:
Di seguito le nuove regole. Contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanzaObbligo in capo al venditore di fornire se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole*, in grado di riportare data e ora della comunicazione. Contratti via telefonoPer i contratti sottoscritti via telefono, sarà necessario inoltre che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile. Contratti stipulati “porta a porta” o in sede di gite organizzateIl diritto di recesso dal contratto viene esteso da 14 a 30 giorni. Comunicazione delle modifiche delle condizioni contrattuali (variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche, rinnovi) La comunicazione delle variazioni unilaterali e rinnovi dovrà avvenire con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale. Inoltre, la comunicazione delle variazioni unilaterali e rinnovi dovrà:
Nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione. VarieÈ stata inoltre confermata, anche ai fini del rispetto delle tempistiche di preavviso per le comunicazioni delle modifiche contrattuali disciplinate dall’Autorità, l’applicazione degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile che, da un lato, correlano la produzione degli effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario e, dall’altro lato, presumono che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto nel momento in cui lo stesso atto sia pervenuto al suo indirizzo. Telemarketing e telesellingLa delibera ha ribadito la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti. Che cos’è il “supporto durevole” *Il supporto durevole è lo strumento che permette al cliente di conservare le informazioni per un lasso di tempo adeguato alle finalità della comunicazione e di riprodurle esattamente come sono state trasmesse (requisiti di integrità e conservabilità). Esempi sono la comunicazione cartacea (tramite posta) e la comunicazione elettronica, come file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore (in questo caso, il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via SMS o tramite notifica). |
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