21 marzo 2024 Fino al mese di settembre 2023, i risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P hanno avuto dalla loro parte l'Arbitro Bancario Finanziario, i cui Collegi territoriali, nonostante il diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a partire dalle ordinanze "gemelle" del 2022, avevano continuato ad affermare il loro diritto a riscuotere i maggiori rendimenti derivanti dagli interessi riportati a tergo dei titoli, stampati su moduli della precedente serie P e non aggiornati, per l'ultimo decennio di fruttuosità, con la timbratura prevista dall'art. 5, comma 2, del D. M. Tesoro 13 giugno 1986. Invero, già dalla primavera del 2020, stante l'ingente mole di ricorsi presentati dai titolari dei suddetti buoni e decisi favorevolmente, Poste Italiane, collocatore esclusivo per conto dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti, aveva cessato di adempiere alle pronunce dell'Arbitro e ad oggi, su questa materia, sono ben 3292 quelle rimaste inevase. Il diverso orientamento della Cassazione si è consolidato con tre ordinanze emesse tra i mesi di giugno e settembre 2023. E così, anche il Collegio di Coordinamento dell'ABF, alla fine, ha dovuto "alzare bandiera bianca". Infatti, con la decisione n. 9321 del 26 settembre 2023, passata peraltro in sordina, il suddetto Collegio ha affermato che "l’ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario ... attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”. Ne è derivato il principio di diritto secondo cui "Il rimborso dei buoni postali emessi nel vigore del D.M. 13 giugno 1986 deve essere effettuato secondo le condizioni riportate nella tabella allegata al predetto decreto per i buoni della nuova serie ordinaria, anche nel caso in cui siano stati utilizzati i titoli della precedente serie P, con apposizione dei timbri di cui all’art. 5, 2° co., del decreto medesimo, ancorché non recanti i rendimenti per il periodo successivo al ventesimo anno previsti per la nuova serie ordinaria”. L'annosa questione, dunque, sembra ormai essere giunta al capolinea e i risparmiatori in possesso dei buoni della serie Q/P non potranno far altro che "accontentarsi" di quanto loro liquidato al momento dell'incasso. "Adiconsum, che negli ultimi anni, su tutto il territorio nazionale, ha assistito centinaia di risparmiatori coinvolti nella vicenda, non può far altro che prendere atto di questo 'dietrofront' dell'Arbitro Bancario Finanziario - commenta il presidente di Adiconsum Toscana APS, Avv. Antonello Simone -. Anche dopo la pubblicazione delle ordinanze gemelle del 2022, l'Arbitro, con motivazioni giuridicamente fondate e condivisibili, aveva sottolineato la debolezza dell'orientamento espresso dalla Cassazione. Quest'ultima decisione del Collegio di Coordinamento, che, invece, come si legge nella motivazione, prescinde da ogni considerazione nel merito e che, soprattutto, sconfessa una impostazione consolidata da oltre dieci anni, ha il sapore di una 'resa incondizionata'. Stavolta Davide non è riuscito a sconfiggere Golia", conclude il presidente Simone. Clicca qui per scaricare documentazione |
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